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Divieto rilascio certificati da esibire a pubbliche amministrazioni
Si informano i cittadini che a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000). A partire dal 1 gennaio 2012.
Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo ( art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445/2000).
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo nè diritto di segreteria) e non è necessaria l'autenticazione della firma.