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Avviso ravvedimento saldo ICI 2011
In seguito alla scadenza del saldo Ici 2011 è possibile regolarizzare spontaneamente il pagamento mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
Si comunica che in seguito alla scadenza del saldo Ici 2011 è possibile, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.472/97, regolarizzare spontaneamente il pagamento mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
Inoltre, la legge prevede una ulteriore riduzione della sanzione, pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, qualora il versamento spontaneo sia effettuato entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
Pertanto:
- se il versamento in ravvedimento del saldo Ici 2011 è effettuato entro il 31 dicembre 2011, la sanzione sarà pari a un quindicesimo della sanzione del 3%, per ogni giorno di ritardo, da calcolare sull’imposta evasa. Per esempio, un versamento eseguito quattro giorni dopo la scadenza sarà soggetto alla sanzione del 3% x 4/15;
- se il versamento in ravvedimento del saldo Ici 2011 è effettuato dal 1 gennaio 2012 al 15 gennaio 2012, la sanzione ridotta è pari al 3% dell’imposta evasa;
- se il versamento in ravvedimento del saldo Ici 2011 sarà effettuato oltre il 15 gennaio 2012 ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione Ici 2011, la sanzione ridotta è pari al 3,75% dell’imposta evasa.
In ogni caso dovrà essere calcolato e versato l’interesse legale annuo. La misura dell’interesse è pari al 1,5% (tasso giornaliero 0,00411%) fino al 31 dicembre 2011 e al 2,5% dal 1 gennaio 2012 (tasso giornaliero 0,00685%). L’interesse si paga per ogni giorno di ritardo. Se viene utilizzato il modello F24, si dovranno compilare ulteriori righi per quanto riguarda l’importo da versare a titolo di interessi (codice 3906) e di sanzioni (codice 3907).
L'ufficio Tributi resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.